Art. 2.

      1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
      2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:

          a) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni

 

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di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

          b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia ovvero presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24;

          c) in un collegio unico nazionale, per undici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.
      4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di seggi assegnati al collegio.
      5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.
      7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.
      8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni».